CIRCOLARE N. 027-2006 DELL’8 AGOSTO 2006

LE NOVITÀ SUL RILASCIO DEL NUMERO DI PARTITA IVA

Il D.L. n. 223/2006 ha introdotto alcune novità in merito al rilascio del numero di partita IVA per professionisti e imprese, al fine di individuare per tempo gli elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA e di arginare il fenomeno delle frodi.

Le nuove misure troveranno applicazione a partire dal 1° novembre 2006.

Il rilascio del numero di partita IVA: disciplina previgente al D.L. 223/2006

Prima di analizzare quanto previsto dal D.L. n. 223/2006, si ritiene opportuno ricordare che - come previsto dall’art. 35, D.P.R. n. 633/1972 - l’attribuzione del numero di partita IVA avviene contestualmente alla presentazione all’Agenzia delle Entrate:

Come specificato dall’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione devono farne dichiarazione entro 30 giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.

L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA, rilasciando o inviando al contribuente certificato d’attribuzione della partita IVA.

I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese oppure al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono, invece, presentare le dichiarazioni di inizio attività all’Ufficio del Registro delle imprese, il quale trasmette poi i dati in via telematica all’Agenzia. In questo caso, sarà l’Ufficio del Registro delle imprese a comunicare al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

Nota bene

Il numero di partita IVA resta invariato anche nel caso in cui cambi il domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività

 Il rilascio del numero identificativo IVA comporta il riconoscimento, in capo al richiedente, dello "status di soggetto passivo IVA" (con annessi diritti ed obblighi). Tale riconoscimento fa scattare, a seguito della dichiarazione d’inizio attività, un’azione di controllo da parte dell’Amministrazione, per verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge. Per una maggiore speditezza del procedimento d’apertura di un’attività, finora il monitoraggio è avvenuto, in genere, successivamente al rilascio del numero di partita IVA.

Apertura partita IVA: le regole post D.L. n. 223/2006

Il recente D.L. n. 223/2006 - la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata il 3 agosto 2006 - ha introdotto (art. 37, commi 18-20) rilevanti novità in materia di rilascio del numero identificativo IVA.

Innanzitutto, con il comma 18 della disposizione in commento, si è prevista l’introduzione di due nuovi commi - commi 15-bis e 15-ter - nell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi del novellato art. 35, comma 15-bis, D.P.R. n. 633/1972, l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi a rischio e l’eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Entrambe le misure previste mirano ad individuare per tempo gli elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA.

Nota bene

 L’analisi del rischio viene elaborata attraverso una procedura informatica che recepisce gli elementi caratteristici delle frodi. Il programma è denominato "Analisi del rischio delle partite IVA" e consente di conoscere con immediatezza l’indice di rischiosità del richiedente.

Presumibilmente saranno maggiormente monitorati i settori più a rischio di frode IVA (come quello della vendita, locazione o intermediazione immobiliare), ma anche la presenza di regimi agevolativi fiscali ovvero di rilevanti operazioni economiche societarie evidenziate dai flussi informativi provenienti dalle autorità fiscali estere.

Inoltre, l’art. 37, comma 18, D.L. n. 223/2006 ha introdotto anche l’art. 35, comma 15-ter, in base al quale l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore, individua:

A norma dell’art. 37, comma 19, D.L. n. 223/2006, le nuove disposizioni si applicano a tutte le richieste d’attribuzione del numero di partita IVA presentate dal 1° novembre 2006.

Apertura partita IVA: controlli e polizza fideiussoria

L’attribuzione del numero di partita IVA determina:

Obbligo di rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per determinate tipologie di contribuenti (individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate), al fine di poter effettuare acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, D.L. n. 331/1993. L’importo della fideiussione dovrà essere rapportato al volume di affari ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a € 50.000,00.

Le disposizioni hanno valenza a partire dal 1° novembre 2006.